mercoledì 7 maggio 2008

Una preziosa segnalazione

Su cortese segnalazione dell' amico Luca, vi invito a leggera questa lettera che un dipendente della Agenzia delle Entrate ha indirizzato a Zucconi, di Repubblica.

Lascio a voi il piacere del commento.

Io mi limito a constatare che qualsiasi giornalista scriva della vicenda della pubblicazione su Internet delle dichiarazioni dei redditi senza conoscere il funzionamento della macchina statale in generale e di questa amministrazione in particolare, è un peracottaro.

La tragedia di questo paese, come ho già ripetuto ad nauseam, è che non abbiamo una stampa degna di questo nome, perchè lo scrivere sui giornali senza sapere di cosa si parla, non è una eccezione, purtroppo, ma la regola.

Solo così si spiega perchè i problemi, in Italia, non vengono mai risolti.

Come si fa a risolverli o ad incitare a risolverli (come dovrebbero fare i giornalisti) se questi problemi manco si conoscono?!

I nostri giornalisti riempiono paginate e paginate, tutti i giorni, parlando del sesso degli angeli, ovvero delle vere o presunte gaffes di questo o quel politico invece di andare a scovare le magagne e a denunciarle.

E, in questo, Grillo ha ragione da vendere!



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16 commenti:

Andrea ha detto...

Ci siamo già dimenticati del bailamme creato lo scorso anno perchè qualcuno si era azzardato a ficcare il naso nei dati fiscali di Prodi?

*paraffo* ha detto...

No, non ce ne siamo dimenticati, NOI, ma i giornalisti sì ...

Nico ha detto...

Paraffo, scusa mi ma il dipendente mi sa che non conosce la trasmissione degli elenchi agli uffici territoriali (te ne parlo perché conosco giornalisti che li visionano spesso per "fini statistici" e dicono che: un cittadino può recarsi in Comune o all’Agenzia delle Entrate e senza declinare le sue generalità e tantomeno lasciare fotocopie del documento di riconoscimento si siede davanti al computer e scorre gli elenchi che sono pubblici e di libera consultazione).

Ti riporto gli articoli 68 e 69 del DPR 600 del 73 e successive modificazioni:

68. Segreto d'ufficio.

È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi (32/c). Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo articolo 69, quarto comma, nell'art. 12, L. 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12 sesto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto d'ufficio. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.

69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (34). 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.


ed a proposito della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi la legge 675/96 (chi non la conosce??? è la famigerata privacy :-) ) riporta:

la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per la testata giornalistica che li riproduce dimostrare la sussistenza del requisito dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico ( articolo 20, comma 1, lettera d) e ci sono almeno 5 pronunciamenti del garante a favore della pubblicazione.

Quindi... l'argomento è complesso ma non credo che i giornalisti abbiano detto stupidate...

*paraffo* ha detto...

Grazie del tuo contributo, Nico.

Ho solo un dubbio: siamo certi che gli "elenchi" di cui parlano i tuoi conoscenti giornalisti siano gli stessi riportati in internet?

Voglio dire: una cosa sarebbe un elenco che riporta nominativo e reddito, un'altra sarebbe un elenco che riporti tutta la dichiarazione, compresi gli indirizzi di casa e la specifica delle proprietà.

Vedi tu di indagare, Nico, se ne hai voglia, perchè io non ne ho proprio!

Fammi sapere.

Ciao!

Luca ha detto...

Dall'articolo 69...

"Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati."

Grassetto mio. Le dichiarazioni dei redditi oggetto della querelle sono del 2005, depositate nel 2006. Io non sono affatto un giurista ma mi sentirei di interpretare l'articolo nel senso di "i redditi del 2005 non rientrano nella categoria sopra descritta e quindi non erano pubblicabili". Mi sbaglio? Io la legge non la conosco e non la studio :)

*paraffo* ha detto...

Ecc'hai ragione pure tu, Luca!

Vabbè, aspettiamo nuove da Nico.

Grazie. Ciao!

*paraffo* ha detto...

paraffo ti avevo mandato un commento con il link

Scusa Frank, ma - a meno di essere vittima di una botta di arteriosclerosi - non so di che link tu stia parlando e il tuo nick mi pare di leggerlo per la prima volta.

Forse credevi di aver postato un tuo commento ma qualcosa è andato storto ...

In ogni caso, le tue osservazioni mi paiono sensate e te ne ringazio.

Ciao!

Anonimo ha detto...

http://www.albertofalossi.com/post/Dichiarazione-redditi-italiani.aspx

pagina dove si vede che i file in questione riportavano nome, cognome, data di nascita, imponibile ed imposta solamente come quelli depositati in comune.
comunque l'obiezione di Luca (neanche io studio legge) la trovo corretta, se proprio dobbiamo interpretare la legge, l'unico dubbio... ma se le dichiarazioni del 2006 (cioè date a maggio 2006) riguardavano i dati del 2005, pensando alla burocrazia italiana può essere che vengano pubblicate due anni dopo.

Secondo me il tutto si poteva risolvere imponendo una registrazione per visionare i dati (tanto bastava usare la stessa che richiedono per trasmettere i dati telematicamente) e non peremttendo di scaricare interi file ma solamente di fare interrogazioni su singole posizioni.

Anonimo ha detto...

ti ho ripostato il commento originale che era rimasto in un'altra sessione del browser

*paraffo* ha detto...

Ok, Frank, ora è tutto chiarito. Grazie! Ciao!

Andrea ha detto...

Giannino su Libero Mercato oggi...le dichiarazioni di Visco del 2006;)

*paraffo* ha detto...

Grazie, Andrea, ma il link?

Andrea ha detto...

Apena ho un attimo trascrivo "a mano":)

Andrea ha detto...

Testualmente da Vincenzo Visco all'audizione parlamentare del 21 novembre 2006.
"il problema della riservatezza è stata una delle mie prime preoccupazioni. Ho chiesto ai vari uffici informazioni sulle procedure seguite per l'uso delle banche dati, con particolare riferimento alla sicurezza nella gestionde dei dati personali e alla possibilità di un uso improprio degli stessi...Non preoccupano gli attacchi provenienti dall'esterno, che sono praticamente impossibili, visto che il sistema, almeno finora, si è dimostrato assolutamente a prova di hacker. Il problema vero è di un uso improprio dei dati, che è possibile, e che, com'è risultato, è stato fatto. Emerge la necessità di procedure che siano più garantiste da due punti di vista. In primo luogo, è necessario un controllo, periodico o settimanale,da parte dei superiori, sulle interrogazioni svolte, affinchè possano essere raccolte e trasmesse, per via telematica, a chi ha la responsabilità degli uffici, per controllare se sono coerenti con gli accertamenti che si stanno svolgendo. In secondo luogo, bisogna creare un archivio delle persone rilevanti, i cui dati sono da ritenersi sensibili, appartenenti non solo al mondo politico, ma anche a quello dei VIP, ai quali è necessario garantire la privacy. In tal modo dovrebbe scattare automaticamente la segnalazione delle interrogazioni effettuate, e ciò dovrebbe essere sufficiente ad evitare gli usi impropri a cui abbiamo assistito"
Firmato, ripeto, Vincenzo Visco

*paraffo* ha detto...

Sono troppo contento per il varo e la qualità più che discreta del nuovo esecutivo, caro Andrea, per indignarmi dell' incoerenza di Visco.

Ormai l' uomo è scomparso sia dal governo che (persino) dal Parlamento e tanto mi basta.

Tutto quel che voglio, ora, è che il nuovo governo faccia bene, abbastanza bene da scongiurare il pericolo che la sinistra torni a governare prima del 2028.

Andrea ha detto...

Era solo la trascrizione dall'articolo di Giannino che ti avevo promesso ieri;)

Anche io veramente contentissimo per il varo del BERLUSCONI TER:)