sabato 9 agosto 2008

Controcorrente: evviva la Cina post comunista!

Quanto sdegno verso la Cina dei Giochi Olimpici, specie da destra!

Be', voglio fare il bastian contrario: a me la Cina che ospita i giochi Olimpici è piaciuta molto. 

Folkloristicamente? Sì, certo, anche folkloristicamente! 

La cerimonia è stata bellissima, la più bella che io ricordi (e, ahimè ne ho viste tante, ormai).

Ma mi è piaciuta ANCHE politicamente. Perchè? 

Perchè, secondo me, la fatidica data di ieri - 08/08/08  - segna l' inizio della fine del regime dittatoriale comunista.

Regime che già non è più comunista da un pezzo, cioè da quando ha permesso e incoraggiato in tutti i modi l' intrapresa privata.

In questo momento la Cina è governata da una dittatura di destra, che più di destra non si può. E allora ... va bene?

No, che non va bene, ovviamente, anzi, va malissimo!

Una dittatura di polizia, qual'è quella cinese, rappresenta, ai miei occhi, il MALE ASSOLUTO.

Ma, ed il MA è grande come una casa, l' apertura al capitalismo diffuso che la dirigenza cinese ha adottato contiene in sè il germe della libertà che prima o poi (più prima che poi) fiorirà.

Un' altra considerazione: nella cerimonia di ieri non c'è stato il benchè MINIMO accenno al passato comunista di questo paese. E' stato rimosso completamente ed anche questo fatto rende - a mio avviso - improponibile qualsiasi parallelismo con le Olimpiadi naziste di Berlino che furono un enorme spot del regime.

Ieri, al contrario, si è osannata la Cina delle arti, della bellezza, dell' armonia, della cultura plurimillenaria, delle invenzioni anticipatrici che sono diventate patrimonio di tutta l' umanità.

Un inganno? No, perchè la Cina è DAVVERO anche quello ed il fatto che si siano privilegiati quegli aspetti non è stata solo una furbata, ma una scelta ben precisa che dovrebbe rallegrarci tutti.

Insomma, ieri abbiamo assistito alla volontà della Cina di aprirsi al resto del mondo e al desiderio di mostrare il meglio di sè, intendo il meglio del patrimonio umano della loro nazione.

Ora non potrà più tornare indietro, dovrà cominciare ad assomigliare all' immagine di sè che ha voluto dare.

Per questo ritengo così importante prendere atto e rallegrarsi del tipo di immagine che ha voluto trasmettere .....

Ovviamente, posso sbagliare, posso peccare di ottimismo, ma una cosa è certa: le indignazioni dei mei amici di destra verso la Cina di oggi, mi fanno irritare tanto quanto mi hanno sempre fatto irritare quelle dei trinariciuti di sinistra contro i regimi dittatoriali di destra.

Mi fanno irritare perchè si tratta di indignazioni ideologiche che, come tali, prescindono dalla realtà concreta e, soprattutto, dall' ignoranza della storia che sta alle spalle di qualsiasi regime dittatoriale (così come di qualsiasi democrazia).

Per esempio, indignarsi per la mancanza dei diritti civili in un paese che ha alle spalle millenni di dispotismo assoluto in cui l' imperatore era un Dio in terra, è sciocco, è antistorico. Al contrario, bisognerebbe entusiasmarsi all' idea che le cose stiano finalmente per cambiare e darsi da fare per "aiutare" questo processo.

Aiutare questo processo vuol dire dare fiducia, tendere la mano, non girare la schiena indignati.

E' tanto difficile da capire, egregio senatore Gasparri? (Senatore che, qualche giorno fa, ha perso l' ennesima occasione di starsene un po' zitto)

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Magistratura e Governi catto-marxisti: un' Apocalisse!

I capitoli 6 e 7 del libro di Giacalone riguardano la Storia della Corte Europea e le istruzioni per farvi ricorso. Se interessati, potete leggerli direttamente alla fonte.

Io li salto e pubblico, oggi, l' intero capitolo 8, intitolato "La legge Pinto".

Vi troverete la storia di una legge che è il simbolo della assoluta incapacità di governo di una compagine politica, quella cattolica e marxista, comunemente intesa - nei decenni - come "centro-sinistra", che ha martoriato questo paese per 40 anni.

In particolare scoprirete, attraverso questa storia, in che conto questa gente abbia sempre tenuto i cittadini: carne da macello da sacrificare alle proprie esigenze propagandistiche e di conservazione del potere, senza alcun interesse al cosiddetto "bene comune".

Scoprirete, inoltre, quanto "europeista" sia la gente di centro-sinistra e capirete perchè il resto d' Europa ci disprezzi profondamente.

Basterebbe, a giustificare tanto disprezzo, solamente l' ideazione ed il varo di "questa" legge" .....


L’ incapacità dei tribunali italiani di rendere giustizia in tempi ragionevoli ha di molto superato i limiti patologici, ma ha anche preso una lunga rincorsa. Da quando esiste la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pertanto, l’Italia si è subito segnalata fra i Paesi più condannati, per poi prendere saldamente il primo posto.

Nonostante la procedura di ricorso a Strasburgo non fosse poi così diffusa, e solo una piccola, direi minima, parte degli aventi diritto andava a reclamare giustizia, i ricorsi dall’Italia crescevano in modo talmente impetuoso da mettere in crisi anche quella Corte, che aveva il dovere di sentenziare contro la lentezza, ma a sua volta era stata colta dal tormento del lavoro arretrato.

Per questa ragione il consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa, dopo numerosi e ripetuti richiami, s’apprestava a prendere dolorosi provvedimenti contro l’Italia.

Quei provvedimenti sarebbero stati salutati come un successo da noi europeisti ed amanti del diritto, avremmo visto con piacere le punizioni inflitteci, perché la relativa umiliazione (l’Italia è uno dei Paesi fondatori!) avrebbe finalmente reso necessarie ed urgenti quelle riforme strutturali che la politica, da sé sola, non aveva la forza, e neanche la voglia d’intraprendere.

Fino a quando non si giunse vicini al punto di rottura, del resto, l’Italia aveva assunto un atteggiamento neghittoso nei confronti delle condanne.

Le davano fastidio, ma non al punto di indurre una reazione.

Leggeva gli ammonimenti con il falso animo contrito del somaro rimproverato e colto a copiare, ma senza alcuna intenzione di rimediare con una disciplina meno deprecabile.

Ma oramai, al debutto del nuovo millennio, si era giunti al punto di rottura: per evitare d’essere sopraffatta dai ricorsi contro l’Italia la Corte avrebbe chiesto una più dura, risolutiva e generale condanna contro il nostro Paese, questa volta politica e non giudiziaria, talché non saremmo stati considerati degni d’appartenere al novero dei Paesi civili, saremmo stati fra i violatori cronici della Convenzione e, pertanto, i nostri cittadini avrebbero perso il diritto di ricorrere ad una Corte che non considerava più affidabile l’Italia.

Ipotesi, questa, di immensa gravità. Che non è affatto esclusa per il futuro.

Certo, la cosa più seria da farsi sarebbe stata mettere la giustizia nelle condizioni di funzionare, ma da noi esistono fantasie prodighe ed inesauribili, che s’industriano ad evitare di risolvere i problemi, cercando però di non pagarne lo scotto.

Questa volta è toccato all’avvocato Michele Pinto, senatore è già ministro dell’agricoltura (esatto, il ministero che doveva abolirsi) nel governo Prodi del 1996 – 1998, il quale ideò un machiavello straordinario:

il Paese che non riusciva a far funzionare la propria giustizia avrebbe demandato ai propri giudici il compito di punirlo.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo, difatti, è possibile (salvo eccezioni) quando si sono esaurite tutte le vie per ottenere giustizia nel proprio Paese, ed allora il buon Pinto propose di inventare un nuovo livello di giudizio, che avrebbe allungato la broda dell’ingiustizia e, almeno in quel momento avrebbe evitato all’Italia l’umiliazione dell’espulsione, dato che tutti i procedimenti pendenti tornavano a casa, come il cane Lassie, per essere esaminati da giudici nostrani.

Contenta la Corte, che si tolse i fastidi, contento il governo di centro sinistra, che poteva sottrarsi all’incubo della condanna, ma scontenti i cittadini.

E scontente anche le Corti d’Appello che, come abbiamo visto nel secondo capitolo, annettono alla legge Pinto la responsabilità di averne rallentanto il già lento lavoro.

La legge n. 89 del 2001, detta Pinto, approvata in fine di legislatura, inventò uno strumento che consente un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione”.

In pratica, chiunque sia stato parte in un procedimento che ha avuto una durata non ragionevole può rivolgersi alla Corte d’Appello della circoscrizione vicina alla propria (per evitare che i giudici giudichino se stessi) per chiedere un’equa riparazione.

Secondo il Pinto e la Pinto, però, la Corte d’Appello avrebbe avuto l’obbligo di emettere una sentenza entro quattro mesi dall’introduzione dei ricorsi, e questo serviva, al momento dell’approvazione e della propaganda, a far credere che si fosse trovato il rimedio per far correre il bradipo come fosse una lepre.

Ma di rimedi non ce n’era neanche uno, e l’effetto di questa tragicomica previsione è stato che i cittadini che lamentano la lentezza eccessiva dei processi si devono sobbarcare un altro procedimento lento, con l’aggiunta del disturbo di doversi recare in una città diversa dalla propria.

Vero sadomasochismo giudiziario.

Inoltre, una volta concluso in un anno, un anno e mezzo quel che si sarebbe dovuto fare in quattro mesi, ed aggiungendo quel tempo alla decade inizialmente lamentata, il medesimo cittadino può andare ancora a Strasburgo a dire:

non solo hanno violato i miei diritti, ma mi hanno preso in giro facendomi perdere ulteriore tempo.

E, difatti, i ricorsi alla Corte sono ripresi a fioccare, così come le condanne che presto ci riporteranno al punto di rottura che Pinto riuscì a rimandare, senza nulla risolvere.

Eppure, e non mi stancherò mai di ripeterlo, nonostante i numeri rivelino un crescendo rossiniano, ancora una minoranza degli aventi diritto si decidono a chiedere dei risarcimenti. La tabella che segue1 serve a farsi un’idea sull’andamento di questi ricorsi:



Tutto questo ho voluto raccontarlo perché è pur vero che si tratta di un particolare, di un dettaglio che nel nostro ragionamento generale poteva anche omettersi, ma non è affatto irrilevante da un altro punto di vista:

lo scarso rispetto che il legislatore porta al cittadino.

E qui c’è poco da fare gli spiritosi. Ci sono persone e famiglie che si rovinano per far fronte a processi incivilmente lunghi, a conclusione dei quali l’assoluzione sembra una beffa, ed a queste vittime di uno Stato inefficiente e deficiente il legislatore ebbe l’ardire di proporre un nuovo ingresso negli stessi tribunali, un nuovo presentarsi davanti alla medesima casta togata, fidando che molti non avrebbero avuto il fegato, la voglia, di ricominciare.

Sperando che il cittadino non creda ai propri diritti, come spesso il legislatore non crede al diritto.

Parlo per esperienza personale: dopo tredici anni di procedimento ci vuole la rabbia dell’ingiustizia subita per trovare il coraggio di dovere rifotocopiare le carte, ricercare un avvocato, ripagarlo, per poi mettersi in fila in un tribunale dove nessuno ti rispetta, dove se dici che devono decidere in quattro mesi, come la legge stabilisce, ti ridono in faccia, dove nessuno sarà mai punito per avere violato anche questa legge.

Io ho ottenuto il risarcimento, benché non abbia nulla di equo, ma ho anche moltiplicato il disagio di vivere in un Paese che con quel meccanismo esclude dal diritto i più deboli economicamente, culturalmente e caratterialmente.

Quella di cui qui si parla, dunque, non è una battaglia utile ad uno schieramento anziché ad un altro, è una guerra per la civiltà, contro l’arroganza dell’ignoranza legislativa.


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martedì 5 agosto 2008

"L’onda alta e melmosa dell’inciviltà giuridica"

Ho tratto il titolo di questo post dall' ultima frase di questa seconda (ed ultima) parte del quinto capitolo del libro di Giacalone.

Credo superfluo ogni ulteriore commento da parte mia.

Leggete ed inorridite.

(Questo capitolo, come i precedenti, è denso di note che supportano le informazioni fornite dall' autore. Per brevità - e problemi di editing - le ho omesse ma potrete trovarle nel testo originale di cui ho fornito, qui sopra, il link).


La durata ragionevole di un procedimento giudiziario influisce direttamente sulla credibilità e efficacia della giustizia.

Se la durata non è ragionevole la giustizia viene di fatto negata.

Il primo problema che si pone è quello di misurare questa durata: da dove si inizia e dove si finisce?

In campo civile il tempo decorre dal momento in cui il caso viene portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria, nel caso vi sia un problema di attribuzione della competenza la Corte fa iniziare la procedura dal momento in cui una qualche autorità giudiziaria è stata posta a conoscenza del caso, non importa se poi si è dimostrata incompetente.

In campo penale, invece, il tempo non decorre da quando il Tribunale è stato investito del caso, ma dal momento in cui il cittadino ha saputo di essere indagato e posto sotto accusa;

nel caso italiano, se non vi sono ragioni per considerare l’indagine antecedente, il tempo decorre dal momento in cui si riceve l’avviso di garanzia.

Il termine finale, invece, è individuato nel momento in cui la causa si conclude, quindi, se vi è stato ricorso, con la sentenza della Corte di Cassazione.

Il che vale anche nel caso in cui la Cassazione rigetti il ricorso. La giurisprudenza della Corte non ha fissato in maniera perentoria, quindi con l’indicazione di un periodo temporale, la ragionevole durata di un procedimento, preferendo regolarsi caso per caso.

Tre sono i parametri che vengono presi in considerazione:

la complessità del caso;
il comportamento del ricorrente;
il comportamento delle autorità nazionali, con particolare riferimento, naturalmente, a quelle giudiziarie.

È nel caso di negligenza di queste ultime che la Corte non esita a emettere delle condanne.

Procedere caso per caso consente alla Corte di fissare “tempi ragionevoli” anche assai brevi.

Ciò accade quando si tratta di procedimento in cui

l’accusato è detenuto (in Italia molti casi, anche noti, di processi con detenuti si prolungano irragionevolmente per anni);
quando sono coinvolti cittadini portatori di handicap;
e specialmente quando si tratta di procedimenti che vedono coinvolti gli interessi di cittadini malati di aids.

Sono casi in cui, intuitivamente, non agire con immediatezza significa elargire ingiustizia.

Innanzi a queste denunce l’Italia si difende con una specie di ritornello: i procedimenti sono lunghi perché la nostra giustizia è intasata da troppe cause arretrate.

Chissà quando gli avvocati dello Stato capiranno che questa non è una tesi difensiva, bensì un elemento di accusa.

Difatti, spetta allo Stato organizzare la giustizia in modo tale che non vi siano ingorghi, arretrati e ritardi, è compito dello Stato assicurare tempi rapidi e, quindi, ragionevoli.

Se lo Stato non riesce a fare questo allora merita di essere condannato, cosa che puntualmente avviene.

Nella valutazione del tempo ragionevole, da parte della Corte, entra anche il dettato legislativo che regola la giustizia in ciascuno Stato.

Da noi, ad esempio, vi sono una serie infinita di termini che la legge prevede e che nessuno rispetta (la fantasia azzeccagarbugliesca ha inventato i termini “ordinatori” e quelli “perentori”: i secondi sono quelli che devono essere rispettati, i primi sono lì solo per bellezza).

Un Tribunale ha dei tempi fissati per depositare le motivazioni di una sentenza di primo grado, ed a partire da quel deposito decorrono i tempi che le parti hanno a disposizione per presentare appello; se, però, un Tribunale ci mette un paio d’anni per depositare le motivazioni di una sentenza di due anni prima ecco che l’intero procedimento si allunga di due anni, in maniera irragionevole ed ingiustificata.

Dalla fine delle indagini preliminari il pm ha tempi fissati per chiedere il rinvio a giudizio degli indagati, ma se ci mette anni per farlo .... eccetera, eccetera.

In tutti questi casi, che in Italia sono milioni, e che nel campo della giustizia civile sono un numero semplicemente impressionante, se solo i cittadini fossero coscienti del loro diritto ad una sentenza (non importa se a loro favorevole o sfavorevole, non importa avere ragione, perché in ogni caso si ha quel diritto), l’Italia sarebbe mille volte di più seduta, a Strasburgo, sul banco degli accusati.

E quei cittadini potrebbero contare su un risarcimento di almeno parte del danno che subiscono per denegata giustizia.

Se solo ne fossero consapevoli.

Si è detto prima che la Corte non ha ritenuto di indicare un termine fisso del “tempo ragionevole”, ed abbiamo visto il perché. Detto questo, però, la giurisprudenza ci autorizza a sbilanciarci ed a dire che, solitamente, è giudicato comunque irragionevole un tempo processuale che supera i quattro anni.

Faccio fatica a ricordare procedimenti italiani che durano di meno e, comunque, il ministro Mastella ha indicato al Parlamento come obiettivo da raggiungere quello di processi penali che durino in media cinque anni.

Quindi, se Mastella avrà pieno successo resteremo un Paese incivile.

Ma Mastella se ne andrà assai prima, ed il successore ricomincerà da capo, così come anche il successore del successore.

Un ultimo, importantissimo particolare. Come vedremo quando ci occuperemo della procedura per ricorre alla Corte Europea, i ricorsi possono essere presentati una volta che il procedimento si sia concluso secondo le procedure previste dalle leggi nazionali: quando il processo è finito, insomma, in tutti i suoi gradi di giudizio.

Questo principio ha un’eccezione: quello dei ricorsi per irragionevolezza dei tempi processuali.

In questo caso il ricorso può essere presentato anche quando la causa è ancora pendente.

Prima non era così, ma la Corte è giunta a questa determinazione per una ragione elementare: negando la giustizia, negando l’accesso al Tribunale, prolungando in eterno i tempi processuali uno Stato si tutela, in eterno, dai ricorsi dei cittadini che si ritengono danneggiati.

A ingiustizia, insomma, si sommerebbe ingiustizia.

Il diritto ad un processo equo e ragionevole, secondo la Corte, ha valore non dal momento in cui inizia il processo, ma da quello in cui iniziano le indagini, ciò perché “l’inosservanza iniziale rischia di compromettere il carattere equo del processo”.

Anche questo è un principio importantissimo, che assume una valenza dirompente in Italia, se solo si pone mente a quello cui si accennava a proposito del ruolo e dei comportamenti dei giudici per le indagini preliminari.

Non ci si dimentichi, inoltre, che secondo la legge italiana (articolo 358 del codice di procedura penale) “il pubblico ministero compie ogni attività necessaria (...) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”.

Questa legge dello Stato non solo rimane costantemente come mai scritta, ma è stata anche pubblicamente svillaneggiata da un pubblico ministero (Antonio Di Pietro, poi parlamentare eletto dalla sinistra e ministro in due governi con quella maggioranza).

La totale assenza di parità fra le parti nel corso delle indagini preliminari fa sì che molti elementi a favore dell’indagato vengano costantemente occultati, quando non distrutti (secondo un modo di procedere che porterebbe l’indagato in carcere con l’accusa di inquinamento delle prove).

Se ne è avuta pubblica e clamorosa dimostrazione nell’Italia del 1998, quando, dopo due anni di indagini, si è giunti solo casualmente, nel corso del processo, a conoscenza dell’esistenza di una videocassetta che mostrava l’assoluta contraddittorietà di un teste che l’accusa aveva presentato come decisivo e che mostrava anche le pressioni fortissime che il pm esercitava su quel teste, incredibilmente minacciandolo di incriminazione per omicidio (ci si riferisce al processo per l’uccisione di Marta Russo, all’Università di Roma, ed il video mostrava la pietosa condizione della signora Gabriella Alletto, teste decisivo dell’accusa).

In quel caso è apparso evidentissimo quanto giusta sia l’affermazione della Corte Europea: se non è equa la gestione delle indagini non sarà equo il processo.

Non risulta, però, che siano stati presi provvedimenti nei confronti di chi operò in quel modo.

Affinché sia garantita l’equità fin dalle indagini preliminari devono essere affermati due diritti:

quello alla presunzione d’innocenza e
quello a non rispondere alle domande del pubblico ministero.

Diritti di cui ci siamo già occupati, purtroppo per verificarne il non rispetto sul nostro territorio nazionale.

La violazione di quei diritti, la tortura del tintinnar di manette, oltre tutto, non ha neanche la (peraltro insufficiente) attenuante di mirare all’ottenimento di una verità: quei sistemi vengono utilizzati al fine di ottenere gli elementi che l’accusa giudica coerenti con le proprie tesi, quindi, in molti casi, finiscono con il propiziare una menzogna, annegano la verità nella bugia, privilegiano la convenienza immediata a danno di un comportamento responsabile.

È bene dirle, queste cose, perché c’è in giro troppa gente che dice di “guardare alla sostanza”.

Ecco: la negazione delle regole, il dileggio del loro rispetto porta, nella sostanza, al trionfo della bugia, dell’ingiustizia.

Tutto il contrario di quel che si vuol far credere.

Ovvio che un imputato ha diritto di difendersi. Ovvio, no? be’, non del tutto, perché, dice la Corte Europea, tale diritto deve essere concreto ed effettivo, e non sempre, nella realtà, le cose stanno così.

Perché ci si possa difendere, in modo concreto ed effettivo, bisogna, prima di tutto, che l’accusa sia chiara e dettagliata.

Non si può essere accusati di avere rubato, se non si viene informati di dove, quando e cosa si sarebbe rubato.

Non si può essere accusati di avere corrotto se non essendo informati di chi, quando, come e perché si sia corrotto.

Le accuse apodittiche e non particolareggiate, invece, sono all’ordine del giorno del nostro malcostume giudiziario.

Come faccio a difendermi se non mi dite con dettagliata precisione di cosa mi accusate?

Questo vale ancora prima che l’accusa sia dimostrata, cioè provata.

La prova esiste solo al dibattimento, quando il pubblico ministero documenta il perché mi ritiene colpevole; mentre l’accusa deve essere chiara fin dal primo istante, fin dalle prime indagini preliminari, altrimenti viene messo in discussione il mio diritto a difendermi.

Cosa che avviene più frequentemente di quanto si sia autorizzati a sospettare e temere. La difesa è concreta ed effettiva, inoltre, quando l’accusato ha la possibilità di far ascoltare i testimoni a difesa nelle stesse condizioni in cui vengono ascoltati i testimoni d’accusa, e quando, naturalmente, ha la possibilità di interrogare a sua volta (direttamente o tramite i difensori) chi lo accusa.

Questo principio viene violato un’infinità di volte.

Viene violato in tutte le fasi che precedono l’accesso al Tribunale e durante le indagini preliminari.

Un detenuto in custodia cautelare, ad esempio, ricorre al Tribunale della Libertà perché ritiene del tutto ingiuste le accuse che gli vengono mosse: qui giunge davanti a tre giudici i quali ascoltano le tesi dell’accusa, innanzi ai quali vengono depositati i verbali d’interrogatorio di signori che l’accusato non ha mai avuto modo di controinterrogare e che nessuno si sogna di convocare.

Così il detenuto (che deve ancora essere considerato innocente) lotta contro le carte scritte da chi lui non vede.

Ciò toglie molto alla sostanza del diritto alla difesa.

Di più: il detenuto, in quelle condizioni, chiede al pubblico ministero di essere messo a confronto con chi lo accusa.

Questa richiesta, però, deve trovare accoglimento da parte del pm, il quale può anche infischiarsene e non organizzare il confronto.

Come fa quel cittadino, in quelle condizioni, a difendersi?

Ma in Italia si è scesi ancora più in basso: si è creato un meccanismo per cui i testimoni d’accusa possono anche rifiutarsi di andare in Tribunale a ripetere le loro accuse, in questo caso il pm prende i verbali dell’interrogatorio reso senza la presenza dell’imputato e dei suoi avvocati, senza che questi possano controinterrogare, e li legge in Aula.

Ciò viola tutto intero il diritto alla difesa che la CEDU tutela, e fa del nostro Paese di questi anni un Paese fuori legge.

Nessuno, difatti, potrebbe mai essere condannato se la causa non è stata pubblicamente discussa davanti ad un Tribunale, nel corso di un processo in cui l’esame incrociato dei testimoni possa far emergere le prove.

Ma come si fa a esaminare un testimone che non si presenta? come si fa a dimostrare l’inaffidabilità di una persona che non c’è?

Nei sistemi in cui il processo accusatorio funziona (e fra questi non possiamo certo mettere l’Italia) il solo fatto che un testimone non si presenti al dibattimento, o non risponda, toglie qualsiasi valore alle cose che può avere detto al pm, che non è un giudice, bensì una parte.

Quando il Parlamento italiano ha tentato di porre rimedio a questo abominio, votando la riforma dell’articolo 513 del codice di procedura penale, da molte parti si è gridato allo scandalo: così si affossano i processi, si è sostenuto.

Ma su cosa mai erano fondati quei processi, se bastava chiedere che le accuse fossero ripetute in Tribunale per affossarli?

Anni bui e tristi, in cui anche l’ovvio, anche il banale buon senso, hanno dovuto cedere il passo all’onda alta e melmosa dell’inciviltà giuridica.


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